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		<title><![CDATA[NOTIZIE]]></title>
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		<description><![CDATA[il sito www.confcontribuentitalia.it ha un'area a disposizione di cittadini ed aziende, denominata notizie attraverso la quale i cittadini e le aziende possono visionare le notizie più importanti ed innovative su come uscire dai debiti, aggiornamenti sugli abusi di anatocismo ed usura bancaria e i metodi per esdebitarsi. ]]></description>
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		<lastBuildDate>Sat, 18 Jun 2016 18:35:00 +0200</lastBuildDate>
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			<title><![CDATA[Recenti modifiche disciplina TFR e fiscale]]></title>
			<author><![CDATA[Sede Nazionale]]></author>
			<category domain="http://www.confcontribuentitalia.it/blog/index.php?category=Notizie"><![CDATA[Notizie]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_zt6l2euy"><blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;"><span class="fs15">“Le recenti modifiche apportate alla disciplina del T.F.R. e relativa disciplina fiscale:</span></div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">il costo del c.d. QUIR per il lavoratore dipendente”</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">***</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Il sistema pensionistico italiano a partire dagli anni novanta è stato oggetto di un</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">lento e costante processo di riforma radicale finalizzato a tentare di contenere l’inevitabile espansione</div><div style="text-align: justify;">della spesa pensionistica, al fine di di garantire un margine di sostenibilità.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">In generale, tale riforma è incentrata su un sistema pensionistico che, nel passaggio dal modello</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">retributivo a quello attuale contributivo, risulta basato su due principali punti di riferimento:</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">il primo, è rappresentato dalla tradizionale previdenza obbligatoria ed assicura la pensione c.d. di</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">base; il secondo, è rappresentato dalle forme di previdenza complementare per l’erogazione di</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">trattamenti pensionistici del sistema obbligatorio finalizzate a garantire maggiori livelli di copertura</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">previdenziale. Mediante quest’ultimo strumento può essere colmata l’inevitabile espansione verso</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">l’alto del quantum differenziale tra il decrescente potere di acquisto della pensione c.d. di base da</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">un lato ed il trattamento pensionistico necessario a garantire un tenore di vita sostenibile in età</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">post-lavorativa, secondo l’evoluzione degli indici ISTAT.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">All’interno di tale percorso di evoluzione normativa e sociale si instaura la c.d. riforma del TFR,</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">“trattamento di fine rapporto” (artt. 2120 e ss. cc; D.lgs 252/2005 e L.296/2006 entrata in vigore il 1</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">gennaio 2007).</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Tale istituto è stato concepito originariamente non solo come attuazione di norme costituzionali</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">giuslavoristiche bensì come corollario dei diritti fondamentali radicati sui principi di eguaglianza</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">e solidarietà sociale, dunque a favore anzitutto di tutti i lavoratori dipendenti del settore privato.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Ciò al fine di garantire sicurezza e stabilità sia durante (in via eccezionale) che al termine (in via</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">ordinaria) del rapporto di lavoro, mediante il computo e l’erogazione di una importante gratificazione economica. Tuttavia, per le ragioni di seguito riportate, l’istituto del TFR ad oggi risulta del tutto spogliato di questa veste rappresentando nient’altro che lo scheletro di un ammortizzatore sociale.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Ripercorrendo sommariamente gli ultimi passi evolutivi della disciplina in parola, secondo quanto</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">stabilito dalla Legge n. 296/2006, a partire dal 1° gennaio 2007 , entro sei mesi, il lavoratore</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">dipendente del settore privato aveva la possibilità di scegliere liberamente se destinare il proprio</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">TFR maturando (quindi solo la porzione futura, non quella già acquisita) alle forme pensionistiche</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">complementari ovvero se mantenere lo stesso presso il proprio datore di lavoro.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Tale scelta poteva avvenire in modo esplicito ovvero tacito.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Le opzioni possibili variavano a seconda che il lavoratore dipendente fosse stato assunto, prima o</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">dopo la sopra citata data e l’azienda avesse più o meno di cinquanta dipendenti.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">In modo esplicito, era possibile richiedere il mantenimento presso il datore di lavoro delle quote</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">future di TFR con l’opzione irrevocabile di poter cambiare idea e destinare le stesse ad un fondo</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">pensionistico di proprio interesse ovvero individuato sulla base di accordi collettivi di categoria</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">relativi al settore di appartenenza, per esempio il settore metalmeccanico si avvaleva di un fondo</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">denominato CO.ME.TA.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">In modo tacito, era possibile secondo il principio del silenzio-assenso acconsentire implicitamente</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">alla devoluzione della propria quota futura di TFR presso uno dei citati fondi di investimento ed in</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">tal caso tale scelta (o meglio non-scelta) risultava irrevocabile.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Ciò significa che, nel caso di specie, in modo automatico, entro sei mesi dall’assunzione avvenuta</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">dopo il 1 gennaio 2007, non avendo espresso il lavoratore alcuna indicazione relativa alla</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">destinazione del futuro TFR, “il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva </div><div style="text-align: justify;">individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto.”</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">In questo caso, incombeva nei confronti del datore di lavoro lo specifico dovere di notificare al lavoratore in modo diretto e personale gli estremi di tale accordo (rectius, non-accordo), entro 30 giorni prima della scadenza del termine utile. In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferiva il TFR futuro, rispettivamente, alla citata forma individuata con accordo aziendale, ovvero, in assenza di specifico accordo, alla fondo pensione alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;"> Infine, in assenza di una forma pensionistica collettiva, individuabile sulla base di questi criteri, il</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">datore di lavoro trasferiva il TFR futuro ad un’apposita fondo pensione complementare istituito</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">presso l’INPS (FONDINPS) alla quale si applicano le medesime regole di funzionamento delle altre</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">forme di previdenza complementare.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Al fine di far aderire il maggior numero possibile di lavoratori a quanto previsto dalla normativa in</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">parola ed alle opzioni relative a successive e recenti modifiche di seguito riportate, il legislator</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">e ha previsto l’instaurazione di un particolare regime fiscale agevolato, sotto numerosi aspetti, di</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">fondamentale importanza nella valutazione della migliore opzione perseguibile.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">In primo luogo, con riferimento alla deducibilità fiscale, i contributi versati dal lavoratore e dal</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">datore di lavoro alle forme di previdenza complementare sono interamente deducibili dal reddito</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">complessivo IRPEF del lavoratore stesso per un ammontare annuo massimo pari ad Euro 5164,57.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto anche degli accantonamenti ai fondi di</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">previdenza di cui all’art. 105, comma 1, del TUIR (art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 252/05 e art. 10, comma 1, </div><div style="text-align: justify;">lett. e-bis, TUIR). Sono altresì deducibili i contributi versati nell’interesse dei soggetti fiscalmente a</div><div style="text-align: justify;">carico (per esempio figli non autosufficienti economicamente) per l’ammontare non dedotto dagli stessi, fermo restando il limite massimo di deducibilità di cui sopra (art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 252/05). E’ importante sottolineare che il lavoratore aderente ad una forma pensionistica complementare ha l’onere di comunicare la propria scelta nei confronti del datore di lavoro entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se effettuato antecedentemente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Dette somme verranno poi escluse dalla base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale, secondo quanto stabilito espressamente dal citato art. 8, comma 4, D.Lgs. 252/05.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Quanto al percorso evolutivo in parola risulta altrettanto necessario focalizzare l’attenzione sugli</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">ulteriori benefici previsti in caso di devoluzione delle quote di TFR future.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Anzitutto, la prestazione pensionistica quando verrà erogata, sia essa in forma di capitale o di</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">rendita, sarà assoggettata ad una ritenuta fiscale classificabile come agevolata e sostitutiva a titolo</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">definitivo, pari al 15%, determinando così una minore tassazione complessiva, rispetto al regime</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">pensionistico ordinario, con conseguente incremento delle somme percepite.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Tale aliquota del 15% “ è ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.”</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Con quest’ultimo meccanismo, dunque, viene stabilito il parametro di riferimento secondo cui dopo 35 anni di partecipazione, la tassazione della somma erogata potrà ridursi fino al 9% (art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 252/05).</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">E’ comunque sempre possibile richiedere in itinere delle somme a titolo di anticipazione per i</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">medesimi motivi indicati nella disciplina civilistica, quali: almeno 8 anni di servizio presso lo stesso</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">datore di lavoro con il limite massimo del 70% della quota complessiva accantonata, rispettivamente, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (si applica</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">l’aliquota del 15%); acquisto della prima casa per sè o per i figli (aliquota del 23%); a ciò si aggiunge l’ipotesi ulteriore di “ anticipazioni richieste per ulteriori esigenze</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">” (aliquota del 23%, art.11, comma 7, D.Lgs n. 252/05). Questi, in estrema sintesi, i principi relativi alla c.d. riforma del TFR i quali, possono rappresentare i punti fermi necessari per orientare le proprie scelte a riguardo.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">La presente disciplina, è stata recentemente modificata a partire dalla c.d. “legge di stabilità 2015”,</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Legge 23/12/2014 n° 190, pubblicata su G.U. il 29/12/2014, la quale, ha previsto la possibilità di</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">erogare direttamente il TFR maturando all’interno della busta paga del lavoratore per un periodo e</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">con modalità prestabilite: TFR in busta paga su base volontaria (con tassazione ordinaria) e senza</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">costi per le imprese, per buste paga comprese tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">In particolare, con successivo DPCM n. 29 del 20.02.2015, attuativo della citata norma, pubblicato</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.03.2015, sono state definite le relative modalità.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Si tratta della possibilità offerta ai lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere al proprio</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">datore di lavoro l’erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (detto QUIR),</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">delle quote maturande del TFR, anche in caso di presenza di quote già destinate dal lavoratore o dal</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">datore di lavoro a forme di previdenza complementare.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Il citato DPCM fornisce altresì il modulo specifico che i lavoratori dovranno utilizzare per la</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">richiesta di pagamento mensile del TFR a partire dalla busta paga del mese di aprile 2015.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Ciò se da un lato rappresenta una mera facoltà per il lavoratore, in caso di scelta da parte di</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">quest’ultimo si determina un vero e proprio obbligo in capo al datore di lavoro.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Pertanto, in caso di insolvibilità totale o parziale di quest’ultimo sono stati previsti meccanismi</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">complementari finanziari specifici, finalizzati a superare dette difficoltà, a favore della erogazione</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">delle somme nei confronti del lavoratore (Fondo di garanzie e finanziamenti agevolati).</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Con espresso riferimento alle modalità pratiche di richiesta della liquidazione mensile della c.d. QUIR, viene stabilito che è onere del lavoratore presentare al datore di lavoro la relativa istanza</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">debitamente compilata e sottoscritta utilizzando il modello presente nel citato DPCM, mentre il</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">datore di lavoro, viceversa, non risulta obbligato a consegnare ai propri dipendenti il suddetto</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">modello. Inoltre, si sottolinea che non è previsto alcun termine da parte del lavoratore per esercitare</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">detta opzione, pertanto questa può essere presentata in qualsiasi mese, fermo restando il temine</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">ultimo finale del 30 giugno 2018 ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente. L’opzione, una volta esercitata, risulta irrevocabile fino al 30 giugno 2018 ed è efficace</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">per i periodi di paga intercorrenti tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Se a prima vista detta prospettiva potrebbe sembrare senza dubbio allettante, introducendo maggior</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">flusso di denaro all’interno dell’economia di base, ad oggi sono presenti aspetti non trascurabili da</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">considerare a riguardo, specialmente in punto di tassazione.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Infatti, anzitutto deve essere chiarito che a tali anticipazioni verrà applicato il regime di tassazione</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">IRPEF ordinario, lo stesso già presente in busta paga, dunque oggettivamente superiore rispetto a</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">qualsiasi altra forma di tassazione a cui le quote di TFR possono essere passive, secondo le sopra-</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">indicate forme di previdenza, sia in forma ordinaria che complementare.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">In tal modo si determina quindi un’imposta per il TFR complessivamente maggiore rispetto alla c.d.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">tassazione separata. Sul punto, secondo un recente studio, “monetizzare il trattamento di fine</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">rapporto sarà conveniente solo per i lavoratori con un reddito massimo fino ad Euro 15.000 euro.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Subiranno, infatti, un aggravio fiscale i redditi superiori a questa soglia, con un aumento di tasse,</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">per chi supera i 90.000 euro annui, che arriva fino a 570 euro l’anno.”</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">In particolare, analizzando le principali voci fiscali relative alla trattenuta IRPEF, la c.d. QUIR se</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">assoggettata a tassazione ordinaria anziché alla tassazione più agevolata prevista per il TFR,</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">concorrerà alla formazione del reddito complessivo per il calcolo, rispettivamente: di tutte le</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">addizionali, comunali e regionali, determinandone un incremento; di ogni detrazione d’imposta, le</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">quali diminuiranno proporzionalmente con il conseguente aumento della ritenuta fiscale;</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">dell’eventuale assegno a favore del nucleo familiare, il quale diminuirà in relazione all’aumento del</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">reddito; ai fini del calcolo dell’ISEE, il quale troverà una variazione in peius verso gli scaglioni più</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">elevati. Da ciò si può agevolmente dedurre che all’aumentare del reddito automaticamente diventa</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">più onerosa la QUIR rispetto al TFR.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Da un punto di vista pratico, è stato calcolato che il lavoratore che sceglie il pagamento mensile</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">della quota del TFR maturanda perderà il 30% – 35% circa dell’importo stesso, rispetto al lavoratore</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">che continuerà ad accumulare il TFR, nelle forme ordinarie o complementari, percependo questo al</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">termine del rapporto di lavoro. Non è un caso infatti se i lavoratori dipendenti che hanno sottoscritto</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">l’opzione in parola risultano essere meno del 2% secondo recenti stime IRPEF.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Risulta infatti agevole comprendere, in un’ottica complessiva ed a lungo termine, che tali somme se</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">accantonate ed investite in prodotti finanziari e forme di capitalizzazione ancorché a bassissimo</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">indice di volatilità ovvero se lasciate nelle mani del datore di lavoro mediante gli attuali sistemi di</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">accantonamento, possono garantire una situazione patrimoniale futura decisamente più redditizia</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">rispetto a quanto si prospetta mediante lo strumento offerto dalla normativa in parola.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Si tratta in definitiva di scegliere tra due distinte opzioni: se ottenere oggi le somme relative alle</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">quote di TFR, nel breve periodo e poter godere di esse, incrementando in tal modo il proprio reddito</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">complessivo, ovvero, se accantonare tali somme seguendo la ratio originaria dell’istituto, radicato</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">sui principi costituzionali di eguaglianza e solidarietà sociale, incrementando in tal modo la quota</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">relativa alla c.d.”buona uscita” e fruendo di un regime fiscale agevolato.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Sul punto potrebbe sorgere qualche dubbio e perplessità, in particolare, a partire dalla qualificazione</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">del diritto al TFR come diritto futuro, secondo quanto più volte stabilito e recentemente ribadito dalla Cassazione.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Secondo una recente pronuncia, n. 23087/2015, il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio “è un diritto futuro , quindi la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325 cod. civ., per</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuato.”</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;"> Pertanto si ribadisce la tradizionale definizione di TFR quale diritto personale del lavoratore</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">dipendente, irrinunciabile, ancorchè futuro in quanto legato a quote di stipendio maturande ed</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">ottenibili prima della risoluzione del contratto di lavoro solo nei casi tipici tassativamente stabiliti</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">ex art. 2120 c.c. ovvero in casi particolari stabiliti da normativa ad hoc (ipotesi in commento).</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Nessun problema sorgerebbe qualora fosse prevista un’ unica misura di tassazione.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Nel caso di specie, come evidenziato brevemente, sono presenti almeno due macro sistemi di</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">tassazione relativi alle quote di TFR: da un lato, quello relativo al trattamento di fine rapporto vero</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">e proprio da erogarsi in fase di scioglimento del contratto di lavoro subordinato e, dall’altro, quello</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">relativo all’erogazione del TFR in busta paga con le modalità e i criteri dettati dal citato DPCM n.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">29 del 20.02.2015, il quale, come abbiamo visto, sottopone le relative quote ad un regime fiscale</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">molto più oneroso. Il rapporto differenziale medio tra le due forme di tassazione determina un</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">irragionevole disuguaglianza tra lavoratori in relazione al prelievo fiscale cui sottoporre le medesime quote di TFR.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">In questo caso infatti è stato previsto un meccanismo di tassazione che trova la propria giustificazione solo ed esclusivamente nell’anticipazione delle relative quote mediante devoluzione all’interno della busta paga mensile, con conseguente ovvio mancato accantonamento delle medesime quote ai fini del trattamento di fine rapporto.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Si tratterebbe in estrema sintesi, del costo necessario che il lavoratore deve sopportare nel caso in cui versi nella scomoda necessità di dover ottenere nel breve periodo maggiore liquidità.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Se apparentemente questo meccanismo di incremento del flusso di danaro all’interno dell’economia</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">di base sembra essere ispirato da principi e finalità di tipo solidaristico, da altro punto di vista, più</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">approfondito, il risultato pratico è l’esatto opposto.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">L’ ulteriore critica che può essere mossa a riguardo è incentrata proprio sul sistema di tassazione</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">adoperato. Questo infatti, con una lieve forzatura interpretativa, appare non dissimile ad una sorta di</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">“prestito ad interessi” effettuato dal lavoratore nei confronti dello Stato.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Il citato differenziale, relativo alle due forme di tassazione, rappresenta nient’altro che il tasso di</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">interesse applicato (decisamente discutibile) sull’anticipazione di somme relative ad un diritto</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">futuro. Non solo. Poichè trattasi di diritto futuro, acquisito in virtù della mera instaurazione del</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">contratto di lavoro, si determina il paradosso secondo il quale verrebbe applicato un “tasso di</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">interesse” ad un prestito di danaro relativo a somme di cui si è il proprietario.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">In ultima analisi, ribadendo la discriminazione in punto di tassazione che si determina sulle due</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">forme di liquidazione delle quote TFR, l’ulteriore obiezione che può essere mossa riguarda il totale</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">svuotamento dell’istituto da ogni principio sul quale ha trovato originariamente il proprio fondamento. Mediante la devoluzione delle quote in busta paga si determina infatti la inevitabile assenza di alcun accantonamento della relativa quota irrogata, con conseguente assenza delle stesse in fase di cessazione del rapporto di lavoro.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Dunque, alla luce delle presenti brevi considerazioni non sembra del tutto peregrina l’ipotesi</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">secondo cui siamo in presenza della trasformazione radicale della originaria funzione dell’istituto,</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">da quella solidaristica, di gratificazione e compensazione al termine del rapporto di lavoro, a quella</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">di mero ammortizzatore sociale, ad un costo oggettivamente irragionevole e discriminatorio.</div></blockquote><blockquote><div style="text-align: justify;">Dott. Michele Stravato (Articolo proposto dalla Delegazione territoriale di “Torino 2″)</div></blockquote></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2016 16:35:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[ANATOCISMO / USURA. La banca è obbligata a dichiarare il TAN ed il TAE]]></title>
			<author><![CDATA[Sede Nazionale]]></author>
			<category domain="http://www.confcontribuentitalia.it/blog/index.php?category=Notizie"><![CDATA[Notizie]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_zi9igb8q"><blockquote><div style="text-align: justify;"><span class="fs11">1. Premessa</span></div><div style="text-align: justify;">Strumento largamente diffuso nel settore del credito bancario è l’apertura di credito in conto corrente, che garantisce una maggiore flessibilità all’utilizzatore del credito per due principali motivi.</div><div style="text-align: justify;">Innanzitutto si ha a disposizione una somma di denaro che non deve necessariamente essere utilizzata nella sua interezza, caratteristica che distingue l’apertura di credito da un finanziamento a restituzione rateale, con il vantaggio di pagare gli interessi soltanto sulla parte di capitale effettivamente utilizzato.</div><div style="text-align: justify;">In secondo luogo si tratta di uno strumento pratico e intuitivo per il fatto che, essendo associato ad un conto corrente, sostanzialmente dà la possibilità al correntista di andare in rosso fino ad un massimo prestabilito.</div><div style="text-align: justify;">L’aspetto che qui interessa e che si analizzerà più avanti attiene al costo effettivo che la banca fa gravare sul correntista come corrispettivo per tale utilità, costo che può non coincidere con quello dichiarato in contratto dall’istituto di credito.</div><div style="text-align: justify;">Ci si soffermerà sulle formule utili per il calcolo di tale costo effettivo, sulle diverse voci di spesa da tenere in considerazione e sulla verifica del rispetto delle soglie d’usura.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">2. Il tasso di interessi: TAN e TAE</div><div style="text-align: justify;">La banca è obbligata a dichiarare in contratto la percentuale di interessi che addebiterà al correntista per il denaro messo a disposizione.</div><div style="text-align: justify;">In un contratto di apertura di credito, troveremo la determinazione del TAN (Tasso Annuo Nominale) e del TAE (Tasso Annuo Effettivo).</div><div style="text-align: justify;">Il primo indica la percentuale che si applica allo scoperto, il secondo invece è il tasso che tiene conto dell’interesse composto e quindi è il tasso che effettivamente risulta a seguito della liquidazione frazionata degli interessi e della capitalizzazione composta.</div><div style="text-align: justify;">Il tasso di interessi, infatti, è espresso in percentuale e deve essere applicato alla somma che rappresenta lo scoperto del correntista. Se in un anno il correntista ha mantenuto uno scoperto medio di € 5.000, il tasso sarà calcolato in percentuale su tale somma.</div><div style="text-align: justify;">Ma, dato che nella quasi totalità dei casi la liquidazione degli interessi avviene su base infrannuale, la conseguenza sarà che, dopo la prima liquidazione, al capitale si aggiungeranno anche gli interessi già liquidati. Il risultato sarà che nella seconda frazione di anno la stessa percentuale di interessi sarà applicata su questa nuova somma, più alta perché comprensiva degli interessi precedenti, generando appunto degli interessi maggiori rispetto ad una soluzione di liquidazione a periodicità annuale .</div><div style="text-align: justify;">Il TAE, pertanto, è il tasso che viene effettivamente applicato tenendo in considerazione questo meccanismo, e la banca è obbligata a dichiararlo in contratto.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Ad esempio, in un’apertura di credito con TAN dichiarato del 10% a capitalizzazione trimestrale e con una scopertura media di € 5.000, il TAE si calcolerà nella seguente maniera:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">TRIMESTRI &nbsp;SCOPERTO &nbsp;TAN &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INTERESSI(base trimestrale)</div><div style="text-align: justify;">Primo &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ 5.000,00 &nbsp;&nbsp;&nbsp;10% &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ 125</div><div style="text-align: justify;">Secondo &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ 5.125,00 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10% &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ 128,13</div><div style="text-align: justify;">Terzo &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ 5.253,13 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10% &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ 131,33</div><div style="text-align: justify;">Quarto &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ 5.384,46 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10% &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ 134,61</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">TOTALE &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ 5.519,07 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TAE 10,38% € 519,07</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Come si nota, con capitalizzazione annuale gli interessi annuali ammonterebbero a € 500 perché la base su cui applicare la percentuale del 10% sarebbe sempre 5.000, mentre con la capitalizzazione trimestrale gli interessi annuali ammontano a € 519,07, dato che alla base di 5.000 si aggiungono ogni volta gli interessi intanto maturati. Il tutto porta ad uno scostamento del tasso effettivo rispetto al tasso nominale: quest’ultimo non ha più rilevanza nella determinazione del costo del denaro, dato che la percentuale effettiva di interessi applicati si attesta sul 10,38%.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">3. Gli oneri aggiuntivi: dalla commissione di massimo scoperto alla commissione di istruttoria veloce</div><div style="text-align: justify;">Se la banca prevedesse soltanto gli interessi come corrispettivo del denaro prestato, le problematiche riguardanti l’apertura di credito sarebbero decisamente minori.</div><div style="text-align: justify;">In realtà, oltre agli interessi in senso stretto, gli istituti di credito addebitano al correntista diversi oneri e spese con diverse denominazioni e modalità di calcolo che contribuiscono ad appesantire il conto del cliente.</div><div style="text-align: justify;">La commissione più utilizzata e più discussa, almeno fino a qualche anno fa, è stata la commissione di massimo scoperto (CMS), spesso al centro del dibattito giurisprudenziale e dottrinale a causa di numerosi dubbi circa la sua validità .</div><div style="text-align: justify;">Ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, comma 4°, T.U.B. e 1346 c.c., infatti, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto per essere valida dovrebbe rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell’onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente .</div><div style="text-align: justify;">Più in particolare, si afferma che la determinatezza o determinabilità della clausola si configura qualora in essa siano previsti non solo il tasso della commissione e la sua periodicità, ma anche i criteri di calcolo .</div><div style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha rilevato che non esiste alcuna definizione normativa né scientifica della commissione di massimo scoperto e la sua applicazione da parte del sistema bancario è quindi stata difforme e non univoca.</div><div style="text-align: justify;">Tale clausola è stata, infatti, diversamente definita come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista l’utilizzo di una determinata somma.</div><div style="text-align: justify;">Si è pertanto affermato che il termine ‘commissione di massimo scoperto’ non è affatto riconducibile ad un’unica fattispecie giuridica e, di conseguenza, l’onere di determinatezza della previsione contrattuale deve essere valutato con particolare rigore, “dovendosi esigere quantomeno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell’effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo ‘peso’ economico” .</div><div style="text-align: justify;">In mancanza di ciò l’addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in un’imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.</div><div style="text-align: justify;">Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente determinata la mera indicazione, nelle condizioni generali di contratto, di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione ‘commissione di massimo scoperto’, senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell’applicazione, sui criteri di calcolo e sulla base di computo e senza nemmeno una specifica clausola nelle condizioni generali di contratto che indichi e giustifichi la facoltà della banca di imporre tali commissioni .</div><div style="text-align: justify;">Si è considerata illegittima, inoltre, quella prassi delle banche di computare tale commissione addirittura come un accessorio degli interessi, seguendo la loro stessa periodicità (trimestrale). In tal caso, infatti, la CMS si qualificherebbe come un interesse aggiuntivo .</div><div style="text-align: justify;">La L. n. 2/2009 del 28 gennaio 2009 è intervenuta su tale scenario, stabilendo all’art. 2bis, comma 1°, che devono ritenersi “nulle le clausole comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente”.</div><div style="text-align: justify;">Nonostante lo sfavore della giurisprudenza nei confronti della CMS, tuttavia, la prassi bancaria ha continuato serenamente ad applicare tale commissione ai contratti di apertura di credito in conto corrente, spesso associandola, tra l’altro, a ulteriori oneri.</div><div style="text-align: justify;">L’addebito della CMS e di altri oneri sotto vario nome, tuttavia, è stato ridimensionato da un intervento legislativo.</div><div style="text-align: justify;">L’art. 6-bis della legge di stabilità finanziaria, che converte il c.d. Decreto Salva Italia (D.L. 201/2011), infatti, ha introdotto l’art. 117-bis al Testo Unico Bancario, disciplinando le commissioni che le banche possono addebitare al cliente in un’apertura di credito.</div><div style="text-align: justify;">La nuova disposizione stabilisce che i contratti di apertura di credito possono prevedere quali unici oneri a carico del cliente, oltre al tasso di interesse debitore sulle somme prelevate, soltanto “una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento” .</div><div style="text-align: justify;">L’ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.</div><div style="text-align: justify;">Il nuovo art. 117-bis, inoltre, al secondo comma, introduce una commissione di istruttoria veloce (c.d. CIV) a carico del cliente che sia incorso in uno sconfinamento del conto bancario senza l’autorizzazione della banca ovvero oltre la somma affidata.</div><div style="text-align: justify;">Tale commissione deve essere determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi.</div><div style="text-align: justify;">Ai sensi del terzo comma, infine, le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 devono ritenersi nulle.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">4. Il calcolo del TEG</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Si è visto come il corrispettivo per il credito della banca non sia costituito solamente dagli interessi, il cui tasso è dichiarato dalla banca, ma anche da altri oneri che si sommano ai primi e che rendono più difficoltoso il calcolo dell’effettivo costo del denaro per il correntista.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Nasce così la necessità di calcolare in maniera ancora più effettiva il prezzo reale e totale che il correntista deve pagare a fronte dell’utilizzo del credito bancario.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Con riferimento alle aperture di credito in conto corrente, la Banca D’Italia ha predisposto delle istruzioni per il calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale) che rappresenterebbe il dato più veritiero sul costo del denaro fornito dalla banca[1].</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Il TEG, in base alle istruzioni sopra menzionate, consisterebbe nel rapporto tra interessi (moltiplicati per 36500) e i numeri debitori, sommato al rapporto tra gli oneri (moltiplicati per 100) e l’accordato.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Al fine di evitare equivoci terminologici, la stessa Banca d’Italia stabilisce che:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasioni di sconfinamenti rispetto al fido accordato;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">- i numeri debitori sono dati dal rapporto tra i ‘capitali’ e i ‘giorni’; nel caso di conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall’estratto conto trimestrale cd. scalare;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">- con riferimento al cd. accordato, se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l’ammontare del fido accordato, va preso in considerazione l’utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento; in altri termini, deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Dal 2009 tali istruzioni sono state rettificate con un correttivo che prevede l’annualizzazione degli oneri, i quali pertanto non si riferiscono più al trimestre di pertinenza, ma a tutti gli oneri sostenuti nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che questi siano connessi con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione, gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate[2]. Ogni volta che si verifica una variazione dell’accordato, per esempio, il meccanismo ricomincia come se si trattasse del primo trimestre[3].</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Gli oneri che la Banca D’Italia esclude dal calcolo, perché non connessi all’erogazione del credito, sono i seguenti:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">a) le imposte e le tasse;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l’operazione di finanziamento[4].</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Controversa è stata l’inclusione della commissione di massimo scoperto nella categoria degli oneri da tenere in considerazione per il calcolo del TEG.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Le istruzioni iniziali della Banca D’Italia prevedevano che la commissione di massimo scoperto (CMS) non rientrasse nel calcolo del TEG. Essa, infatti, viene rilevata separatamente ed espressa in termini percentuali.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Fino alla rilevazione del quarto trimestre del 2009 i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi d’interesse, nei quali sono incorporate le Istruzioni della Banca d’Italia, hanno escluso la CMS dal calcolo del TEG, riportandone a parte la percentuale media rilevata nel trimestre.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Con la L. 28.01.2009 n. 2, tuttavia, il Legislatore è intervenuto per risolvere l’incertezza interpretativa sul trattamento della CMS, inserendo l’art. 2-bis al D.L. 29.11.2008 n. 185[5] e ritenendo la detta commissione rilevante ai fini del calcolo del TEG.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">In ossequio al citato dettato normativo, le nuove istruzioni della Banca D’Italia del 2009 includono la CMS nel suddetto calcolo[6].</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">In conclusione, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">INTERESSI x 36.500 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ONERI (compresa CMS) su base annua x 100</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">__________________ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_____________________________________</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">NUMERI DEBITORI &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ACCORDATO</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">E’ facile notare che, mentre gli interessi vengono calcolati sulla somma di denaro effettivamente utilizzata dal correntista, gli altri oneri vengono rapportati all’accordato, che è la somma massima utilizzabile.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">I numeri debitori, infatti, sono un indice strettamente connesso all’utilizzo del credito, e quindi gli interessi moltiplicati per 36.500 e poi divisi per i numeri debitori indicheranno la percentuale effettiva di interessi applicata nel trimestre, essendo rapportati allo scoperto medio del trimestre.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Gli oneri diversi dagli interessi, invece, vengono rapportati all’accordato e pertanto non vengono messi in rapporto alla cifra utilizzata dal correntista.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Ci si è chiesto, pertanto, se al posto di questa formula non sia più corretto utilizzare una formula onnicomprensiva, simile a quella per il calcolo del TAEG nei finanziamenti a restituzione rateale, che mette sullo stesso piano interessi e oneri diversi.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">In effetti, volendo applicare letteralmente l’art. 644 c.p., occorrerebbe far riferimento proprio alla formula del TAEG, indicata dalle direttive comunitarie nonché da disposizioni legislative nazionali, ottenuta rapportando l’intero aggregato di interessi, commissioni e spese a qualsiasi titolo al credito medio concesso nel trimestre, dato che l’art. 644 c.p., infatti, non opera alcuna distinzione fra interesse in senso stretto e commissioni, oneri e spese:</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">[INTERESSI + ONERI (CMS, CIV, DIF ed altri)] x 36.500</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">________________________________________________</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">NUMERI DEBITORI</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Tale formula di calcolo, tuttavia, utilizzata per rilevare ex post il tasso effettivo, presenterebbe risultati abnormi in presenza di costi fissi che vengono addebitati dalla banca a prescindere dall’importo del credito utilizzato o in presenza di costi variabili commisurati non all’utilizzo nel tempo, ma sull’importo massimo utilizzato[7].</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Nel caso, infatti, di un utilizzo esiguo o nullo del credito, la presenza di un costo fisso condurrebbe a valori del tasso effettivo marcatamente elevati.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">La Banca d’Italia, per evitare i risultati sopra menzionati, ha adottato la formula di calcolo del TEG descritta precedentemente, distinguendo gli interessi (che rimangono commisurati al credito) dagli altri oneri e spese (che vengono commisurati non al credito utilizzato, ma all’accordato o al massimo scoperto).</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">[1] Il TEG si differenzia dal TAEG, il quale si utilizza per determinare il costo effettivo dei finanziamenti con restituzione rateale o comunque finanziamenti a tempo determinato. Il TAEG è determinabile a priori in quanto ognuna delle variabili della formula è già conosciuta prima dell’erogazione del finanziamento.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Quando invece, come appunto nelle aperture di credito, il prestito è a tempo indeterminato e la somma utilizzata varia quotidianamente, non è possibile determinare preventivamente un Tasso Annuo Effettivo Globale: il costo effettivo del denaro si determinerà quindi soltanto a consuntivo per il &nbsp;periodo precedente, attraverso il TEG.</div><div style="text-align: justify;">[2] Banca D’Italia, Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi – agosto 2009.</div><div style="text-align: justify;">[3] Pertanto, se si tratta del primo trimestre, gli oneri corrisponderanno alle spese del trimestre moltiplicate per 4; se si tratta del secondo trimestre, gli oneri corrisponderanno alle spese dei due trimestri moltiplicate per 2; se si tratta del terzo trimestre, gli oneri corrisponderanno alle spese dei tre trimestri moltiplicate per 4/3; se si tratta del quarto trimestre, gli oneri corrisponderanno ovviamente alle spese dei quattro trimestri trascorsi.</div><div style="text-align: justify;">[4] Tale elenco della Banca D’Italia, e quindi la scelta di escludere dal calcolo alcune voci di spesa, potrebbe tuttavia ritenersi in contrasto con il testo dell’art. 2 L. 108/1996, il quale, nel pretendere che “tutte le commissioni, &nbsp;remunerazioni a qualsiasi &nbsp;titolo e spese” vengano &nbsp;inserite &nbsp;nel &nbsp;calcolo &nbsp;del tasso ai fini della determinazione della sua liceità, manifesta la ratio di obbligare il sistema bancario ad una maggiore trasparenza delle condizioni.</div><div style="text-align: justify;">[5] Art. 2-bis D.L. 29.11.2008 n. 185 “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108 […]”.</div><div style="text-align: justify;">[6] L. TROYER, S. CAVALLINI, Usura presunta e commissione di massimo scoperto: il disorientamento dell’operatore bancario tra “indicazioni erronee” dell’Autorità ed “autentiche” del Legislatore al vaglio della Suprema Corte, nota a Cass. pen., sez. II, sent. 22/07/2010, n. 28743, Riv. dott. comm., 2011, n. 4, p. 943 ss.</div><div style="text-align: justify;">[7] Proprio come avviene per la CMS, commisurata all’importo massimo utilizzato.</div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2016 16:17:00 GMT</pubDate>
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