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Cos'è - Come costituirla

LE ASSOCIAZIONI

LE ASSOCIAZIONI


COS'E' UN'ASSOCIAZIONE

L'art. 18 della Costituzione Italiana riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati dalla legge penale.

Lo stesso articolo proibisce le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.


L'associazione è un Ente privato, senza finalità di lucro, costituita da un gruppo di persone che, liberamente e con le proprie risorse finanziarie, scelgono di unirsi per perseguire un obbiettivo comune purchè non contrario alle leggi dello Stato.

Le associazioni possono perseguire fini Ricreativi, Sportivi; , Educativi, Religiosi, Culturali, di pubblica utilità, sociali, scentifici, Ecc.......


TIPOLOGIE DI ASSOCIAZIONE

Esistono 2 tipi di associazione: Riconosciute e non Riconosciute


Associazioni Riconosciute.

Sono quelle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato. La personalità giuridica consente alle associazioni di avere un’autonomia patrimoniale perfetta, cioè la separazione del patrimonio dell’ente da quello dei soci, che agiscono in nome e per conto dell’ente. Questo significa che le responsabilità di tipo economico derivanti da attività svolte dall’associazione ricadono solo sull’associazione e non sui patrimoni delle singole persone che la compongono.
Le associazioni riconosciute possono usufruire di
particolari benefici previsti dalla legge, come la possibilità di richiedere contributi da parte di enti pubblici, hanno la possibilità di ricevere eredità e donazioni o di comprare immobili.
Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è necessario stanziare un
capitale che rimarrà vincolato: non potrà essere utilizzato per altri scopi dall’associazione, proprio perché rappresenta la garanzia della solvibilità dell’associazione stessa, in caso di obbligazioni verso terzi.

La costituzione dell’associazione riconosciuta deve avvenire secondo una procedura formale:

-l’Atto costitutivo e lo statuto devono essere un atto pubblico e sottoscritti in presenza di un notaio o di un pubblico ufficiale e registrai all'Ufficio delle Entrate;

-la richiesta per il riconoscimento della personalità giuridica deve essere presentata alla Prefettura della provincia in cui l’associazione ha sede. La Prefettura, accertata la presenza delle condizioni previste dalla normativa, l’esistenza di uno scopo possibile e lecito, e che il patrimonio sia sufficiente, la inoltrerà per l’approvazione, attraverso il Ministero competente, alla Presidenza della Repubblica.

Le associazioni riconosciute, inoltre, hanno appositi albi nazionali, regionali o provinciali e comunali in cui iscriversi.


Associazioni non riconosciute.

La maggior parte delle associazioni sono quelle non riconosciute, anche perché il riconoscimento richiede tempo e oneri economici non trascurabili. Sono prive di personalità giuridica, non hanno un riconoscimento istituzionale. Non godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, cioè, nel loro caso non c’è separazione assoluta tra patrimonio dei membri e patrimonio dell’ente.

Le associazioni non riconosciute, si basano sull’accordo raggiunto tra gli associati e sull'assenza dei fini di lucro.

L'atto Costitutivo e lo Statuto non prevedono nessuna particolare formalità, è valido anche se in forma orale o se redatto con una scrittura privata e non è previsto l'obbligo di registrazione all'Ufficio delle Entrate.


QUANTE PERSONE SERVONO PER APRIRE UN'ASSOCIAZIONE?

Costituendo un'associazione, i soci stipulano tra di loro un contratto sociale che è disciplinato dall'art. 1321 del Codice Civile il quale lo definisce come: .. un accordo di due o più parti che costituiscono un raporto giuridico patrimoniale.

Va però sottolineato che l'Associazione deve realmente essere in grado di perseguire i propri obbiettivi sociali per cui è opportuno che il Direttivo (organo amministrativo dell'associazione) sia costituito da almenno 3 persone, sia per motivi organizzativi che di voto.

Pertanto per la costituzione di una qualsiasi forma associativa sono necessarie almeno 3 persone che perseguano gli stessi obbiettivi.

COME SI COSTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE?

Per costituire un’associazione non vi è nessun obbligo in particolare, nè alcuna autorizzazione da richiedere alle autorità o enti pubblici, poichè la libertà di associazione rientra nei diritti civili e fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana (art. 18).


L'associazione può essere costituita sia in forma orale che scritta.


L'associazione costituita in forma orale non potrà svolgere alcuna attività a pagamento ed è esclusa da tutte le agevolazioni previste dalla legge, ma potrà solo incassare le quote delle tessere associative.


L'associazione costituita in forma scritta, può svolgere tutte le attività, gode delle agevolazioni previste dalla legge e necessita dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.


L'atto costitutivo è l'atto di nascita di un'associazione. E' il documento attraverso il quale i soci fondatori manifestano e sanciscono la loro volontà di associarsi per perseguire finalità condivise.

L'atto costitutivo deve contenere i seguenti elementi:

-Indicazione del giorno, mese, anno e luogo nel quale è stata svolta la riunione;

Nome, Cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale dei soci fondatori

-Denominazione scelta per l'associazione;

-Gli scopi/obbiettivi sociali

-La composizione del 1° direttivo, con le referenze e le cariche degli eletti

-Lo statuto in allegato


Lo Statuto è il cuore del contratto associativo e contiene tutte le regole che i soci si danno nel momento in cui costituiscono l'associazione. Lo Statuto deve contenere:

-La denominazione dell'associazione;

-La sede legale;

-Le finalità perseguite e le attività che possono essere svolte

-Gli organi di gestione dell'associazione

-Le regole in cui si identificano gli associati

-I diritti ed i Doveri degli associati

-Le modalità di scioglimento


La legge non impone che l'atto costitutivo e lo statuto di un'associazione debbano essere registrati all'Ufficio delle Entrate, ma è consigliato, in quanto è l'unico modo per dare una data certa dell'avvenuta costituzione.


PROCEDURA AMMINISTRATIVA

1)Definire le finalità e gli obbiettivi che si vogliono promuovere;

2)Sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto secondo le regole stabilite dalla legge;

3)Chiedere all'Ufficio delle Entrate il rilascio del codice fiscale che dà all'associazione una identità certa. Il rilascio del codice Fiscale è gratuito.

4)Registrare l'Atto Costitutivo e lo Statuto all'ufficio delle Entrate (servono almeno due copie dello Statuto e due dell'atto costitutivo, firmate dai soci fondatori in originale. Il costo di registrazione è di € 200,00 + le marche da bollo. Per le associazioni di volontariato la registrazione degli atti è gratuita. Dopo la registrazione, le associazioni di volontariato, in base alla tipologia di associazione (volontariato, promozione sociale, ong, ecc), devono necessario iscriversi agli albi e registri previsti dalle specifiche leggi nazionali, regionali, provinciali e comunali.

5)Compilazione ed invio telematico (Fisconline o Entratel) del "modello Eas". Il modello Eas deve essere inviato, dal contribuente, all'Agenzia delle Entrate entro 60 gg. dalla data di costituzione dell'associazione.
6)Qualora l'associazione svolga anche attività commerciale, si deve richiedere la Partita IVA all'Agenzia ed iscriversi alla CCIAA nella particolare sezione ad essa dedicata.




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